Decreto ingiuntivo: per la Corte d’Appello la sola produzione di assegni non prova il pagamento

La Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di Caltanissetta rigettando l’opposizione presentata da una ditta debitrice contro un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. La società contestava l’ammontare della somma richiesta e sosteneva di aver già adempiuto al pagamento del debito.

Al centro della controversia vi era la produzione in giudizio di alcuni assegni bancari intestati alla società creditrice, che secondo la parte opponente avrebbero dimostrato l’avvenuto pagamento. I giudici, tuttavia, hanno ritenuto insufficiente tale documentazione, evidenziando come la semplice esibizione degli assegni non costituisca prova certa dell’estinzione del debito in assenza della dimostrazione dell’effettivo incasso da parte del creditore.

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamando in particolare la sentenza n. 21908 del 2019, secondo cui la prova del pagamento richiede non solo la produzione del titolo bancario, ma anche la contestuale dimostrazione del suo buon fine.

La Corte ha inoltre ribadito un principio fondamentale in materia di opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere della prova grava sul debitore opponente, il quale deve dimostrare in modo preciso e documentato l’avvenuta estinzione dell’obbligazione. Non è quindi sufficiente allegare assegni o altri strumenti di pagamento privi della prova concreta dell’accredito.

La pronuncia rappresenta un importante richiamo per imprese e operatori economici sull’esigenza di conservare una documentazione completa e idonea a dimostrare i pagamenti effettuati. Nei contenziosi civili e commerciali, infatti, la prova dell’effettivo incasso assume un ruolo determinante ai fini della decisione giudiziaria.

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